Regolamento di Castel Tirolo
“Ordnung dess Fürstlichen Schloß Tÿroll. Burckhfrider, und Burger, auch der Hoffuerer, vnd Prandtschirer, darzue der Paumbwalde, auch Geÿaide, Vischung und Vogteÿen” Castel Tirolo, post 1505
Il regolamento di Castel Tirolo disciplina la difesa e l’approvvigionamento del castello, l’uso delle relative tenute agricole, boschi e acque correnti e stagnanti, oltre che dei loro prodotti, così come le imposte dovute e le eventuali pene per il mancato rispetto delle regole. I primi articoli riguardano le responsabilità per la guardia alle porte del castello e per il Kreidenfeuer (sistema a catena di fuochi, i cosiddetti fuochi d’allarme), nonché per la manutenzione delle vie di accesso e delle infrastrutture, in particolare del ponte Köstenbrücke, della fontana del castello, dei tetti, e così via.
Il castello e i suoi abitanti si rifornivano principalmente di beni e servizi dalle fattorie associate nelle immediate vicinanze: gli “Hoffierer” di Quarazze, Lagundo, Plars, Rablà, Maia Alta e Maia Bassa fornivano svariati prodotti, i “Pranndtschierer” di Tirolo paese, Caines, Rifiano, Maia Bassa e Labers provvedevano al solo legname, soprattutto legna da ardere, poiché il legname del bosco sopra Castel Tirolo era riservato alla manutenzione delle vie di accesso e dei ponti.
I poderi più lontani pagavano imposte in denaro e Merano versava 12 fiorini renani all’anno in «contributi comunali». Due prelati, l’arcivescovo di Salisburgo e l’abate di Monte Maria, pagavano i loro tributi con uccelli rapaci destinati alla caccia.
Oltre a disciplinare lo sfruttamento del legname e la caccia, il regolamento dedicava uno spazio sorprendentemente ampio alla pesca. Questo è probabilmente dovuto al fatto che il pesce era un alimento molto ambito per variare il menù a corte durante i giorni di digiuno, che potevano rappresentare fino a un terzo dell’anno.